3. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori,
la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre
gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi
di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara
può ammettere
l'avvalimento di più imprese
ausiliarie in ragione
dell'importo dell'appalto o
della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non
è comunque
ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può prevedere
che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti
possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che
l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già
posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara
non è consentito, a pena
di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto,
qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano
prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica,
alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto
è in ogni caso
eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale
è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo
di appaltatore, o di subappaltatore.
11. In relazione a ciascuna
gara, la stazione appaltante
trasmette all'Autorità tutte
le dichiarazioni di
avvalimento, indicando
altresì l'aggiudicatario,
per l'esercizio della
vigilanza, e per la
pubblicità
sul sito informatico presso l'Osservatorio. Il nostro servizio: Disponiamo di imprese
Ausiliari che sono disponibili a fornire i propri requisiti secondo quanto richiesto
dalle normative vigenti richiamate, a Società interessate.
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